Onorevoli Colleghi! - Un buon livello culturale della popolazione adulta è indicatore essenziale del livello di civiltà di un Paese.
      Un sistema permanente di educazione degli adulti è altresì condizione per rendere efficace la politica scolastica del nostro Paese, se è vero che la buona formazione delle giovani generazioni dipende strettamente dalla qualità della cultura degli adulti.
      Il campo dell'educazione degli adulti in Italia è ricco di esperienze e di potenzialità. Attraverso un processo di integrazione si tratta di ricondurlo a sistema, aumentarne la qualità con la creazione di servizi di supporto, favorire la razionalizzazione degli interventi in atto e assicurare un più alto grado di eguaglianza delle opportunità formative lungo tutto l'arco della vita, nella prospettiva di realizzare l'obiettivo posto dalla V conferenza mondiale dell'UNESCO di one hour a day for learning for all.

      La presente proposta di legge intende assicurare concretamente a tutti i cittadini, ivi inclusi gli stranieri soggiornanti nel territorio nazionale, il diritto all'apprendimento lungo il corso della vita come condizione per l'autorealizzazione, per l'esercizio dei diritti di cittadinanza e del diritto al lavoro, per l'integrazione e la coesione sociali nonché per una maggiore competitività economica del Paese.
      A tale fine è previsto (articolo 1) che lo Stato, le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado si impegnino a promuovere tale diritto e rimuovano gli ostacoli che impediscono l'accesso, dalla nascita all'età più avanzata, all'insieme delle opportunità di apprendimento a carattere formale, non formale e

 

Pag. 2

informale. Per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da percorsi al di fuori dei sistemi previsti dalla presente legge; per apprendimento informale quanto si apprende nelle situazioni di vita quotidiana, nell'ambito del contesto di lavoro familiare e del tempo libero.
      Il diritto all'apprendimento lungo tutto il corso della vita si realizza attraverso il sistema integrato per l'educazione degli adulti, di cui all'articolo 3.
      Ai sensi dell'articolo 2, ogni soggetto di cui all'articolo 1 ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite in modo formale, non formale e informale. A tale fine, il Governo provvede ad emanare, d'intesa con le regioni e con le autonomie locali, un regolamento per la definizione di un sistema nazionale di livelli essenziali e di certificazione delle competenze.
      Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono, d'intesa tra loro, alla realizzazione del Sistema integrato per l'educazione degli adulti finalizzato a favorire il raggiungimento di elevati livelli culturali e l'acquisizione delle competenze necessarie all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro; esso mira, inoltre, a certificare le competenze possedute e a far conseguire un titolo di studio a chi ne è privo.
      Il sistema è strutturato su base regionale e articolato a livello locale nei centri territoriali per l'educazione degli adulti (articolo 3). Tali centri - dotati di autonomia didattica, organizzativa e finanziaria - provvedono all'attuazione dell'offerta formativa integrata, da realizzare in particolare attraverso accordi di rete tra scuole di diverso ordine e grado e altri soggetti formativi pubblici e privati. L'articolo 4 garantisce a tutti i soggetti di cui all'articolo 1 il diritto di disporre di servizi di accompagnamento formativo lungo tutto l'arco della vita attraverso l'accesso a servizi di informazione, di orientamento, di consulenza e di bilancio delle competenze, nonché attraverso l'accesso alle attività di preparazione e di assistenza nella fase di ingresso al lavoro. A tale fine sono previste apposite misure di carattere previdenziale e finanziario per i lavoratori, ma anche a favore del datore di lavoro, per i costi connessi alla garanzia del diritto dei propri dipendenti all'apprendimento.
      È quindi previsto che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (articolo 5) il Governo approvi il «Piano nazionale pluriennale per lo sviluppo dei servizi integrati per l'educazione degli adulti» che, sulla base di adeguati indicatori, moduli la destinazione delle risorse finanziarie alle regioni e agli enti locali. Il finanziamento del Piano è garantito dalla costituzione di un «Fondo per il diritto alla formazione», finanziato annualmente per un importo di 200 milioni di euro.
      L'articolo 6, infine, delega il Governo ad adottare, d'intesa con le regioni, un decreto legislativo recante il testo unico sulla formazione permanente in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze altrui.
 

Pag. 3